A.N.A.Me.F.


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Codice Deontologico


CODICE DI REGOLAMENTAZIONE DEGLI AVVOCATI MEDIATORI FAMILIARI


SOMMARIO

Premessa
Art 1 Oggetto
Art 2 Definizione ed obiettivi della mediazione familiare
Art 3 Competenze del mediatore familiare
Art 4 Formazione
Art 5 Campo d’intervento ed etica del mediatore familiare
Art 6 Riservatezza e segreto professionale
Art 7 Diritti degli utenti
Art 8 Procedura della mediazione
Art 9 Interruzione della mediazione
Art 10 Dichiarazioni pubbliche
Art 11 Rispetto della deontologia
Art 12 Rapporti con gli avvocati difensori.



Il presente codice è stato approvato dall’A.N.A.Me.F.


Il presente codice di regolamentazione è stato formulato per “
garantire l’etica ed i requisiti professionali necessari all’esercizio della mediazione familiare da parte degli avvocati iscritti all’ordine forense”.
Nella stesura del presente codice sono stati tenuti in considerazione i seguenti documenti:
la Carta europea di formazione dei mediatori familiari (15.10.1992).
Codice deontologico avvocati
Art 13 Convenzione di Strasburgo1996.
L. 54/06 e L. 154/01 – Raccomandazioni 1/98 del Consiglio d’Europa

Questo codice costituisce un insieme di regole volte a garantire la mediazione familiare ed il suo quadro di funzionamento con particolare attenzione ad armonizzare le regole della mediazione familiare con quelle che obbligano gli avvocati nell’esercizio della professione.

1 – Oggetto

Il presente codice deontologico è stato determinato dall’A.N.A.Me.F. (Associazione Nazionale Avvocati Mediatori Familiari) ed ha quale obiettivo la definizione delle regole e disposizioni applicabili nella pratica della mediazione familiare, sia essa esercitata in ambito libero – professionale che nel contesto di una organizzazione pubblica o privata.
Questo codice contribuisce a fornire garanzie di probità ed integrità di fronte agli utenti e alle istituzioni.

2 – Definizione ed obiettivi della mediazione familiare

La mediazione familiare è un processo di gestione dei conflitti per la riorganizzazione delle relazioni familiari, in materia di separazione, divorzio e scissione della coppia, nell’ambito del quale i membri della famiglia chiedono e accettano l’intervento di un terzo, il mediatore familiare che ha il compito di aiutare gli interessati a prendere degli accordi duraturi e reciprocamente accettabili, tenendo conto dei bisogni di ognuno ed in particolar modo di quelli dei bambini in uno spirito di corresponsabilità genitoriale.
Il mediatore non prende decisioni che riguardino i problemi della coppia ma aiuta le parti nel prendere una decisione consapevole senza dare giudizi.
La mediazione familiare affronta gli ostacoli della separazione, siano essi relazionali, economici, patrimoniali.
Tale percorso può essere accessibile anche all’insieme dei membri della famiglia (ascendenti, discendenti, collaterali) coinvolti in una situazione di incomunicabilità a seconda del modello operativo adottato dal mediatore.

3 – Competenze del mediatore familiare

Per esercitare la funzione di mediatore familiare è necessario che il professionista abbia una competenza tecnica consolidata in materia di famiglia e dei minori e sia iscritto all’Albo degli avvocati almeno da tre anni.

4 – Formazione

L’avvocato che intenda condurre una mediazione familiare come Mediatore deve aver maturato – presso enti, istituti ed associazioni di acclarata competenza – crediti formativi per almeno 180 ore e aver svolto un percorso di supervisione.
L’avvocato che, invece, intenda condurre la Co-Mediazione in coppia con un mediatore di area psico-sociale deve aver maturato – presso enti/istituti di acclarata competenza – crediti formativi per almeno 90 ore di formazione e un percorso di supervisione.
E’ consentita l’acquisizione della qualifica di Mediatore Familiare (unico) da parte del Co-Mediatore, previa effettuazione delle adeguate misure compensative che saranno stabilite dall’Associazione di Mediazione Familiare.
Il mantenimento dell’iscrizione all’associazione è subordinato per i mediatori e co-mediatori familiari ad una formazione permanente di almeno 10 crediti/ore annue.
IN VIA TRANSITORIA E DI PRIMA APPLICAZIONE, fino al 31 dicembre 2007, tutti gli avvocati che possano documentare un valido percorso di formazione debbono inoltrare domanda di iscrizione al direttivo dell’associazione che valuterà le eventuali misure compensative che il singolo dovrà sostenere al fine di ottenere, o mantenere, l’iscrizione come mediatore o come co-mediatore familiare.

5 – Campo di intervento ed etica del mediatore familiare

Nell’esercizio della mediazione familiare il mediatore deve essere imparziale. L’imparzialità del mediatore è un principio fondamentale della mediazione
il mediatore non deve avere alcun interesse personale nell’esito della mediazione;
il mediatore deve condurre il procedimento senza favorire una parte o l’altra.

Il mediatore non deve agire :
- in relazione a problemi nei quali sia già intervenuto per una delle parti, anche per questioni non riguardanti la mediazione
- se esistono circostanze che possano costituire un conflitto d’interesse anche solo potenziale;
Il mediatore familiare è professionalmente indipendente e deve proteggere la propria indipendenza, in particolar modo di fronte all’ organismo con il quale eventualmente si trovi a collaborare, e anche nel caso in cui la mediazione sia attivata su invito del giudice.

Al mediatore è fatto divieto:
di intervenire in casi di mediazione che coinvolgano suoi personali rapporti;
di ottenere l’adesione ad accordi che non siano liberamente determinati;
di offrire ai propri utenti servizi al di fuori del campo della mediazione in materia di famiglia;
di esercitare, con le stesse persone, una funzione diversa da quella di mediatore.

Il mediatore ha l’obbligo di far presente alle parti che consigli di carattere giuridico e/o psicologico possono essere loro forniti da altro professionista del diritto o delle scienze umane che essi possono liberamente scegliere.

6 – Riservatezza e segreto professionale

L’avvocato mediatore familiare deve rispettare e preservare la riservatezza degli incontri e di tutta la documentazione prodotta durante gli incontri di mediazione familiare.
Non può essere citato quale testimone e, fatte salve le disposizioni del codice penale e di procedura penale in materia di segreto professionale, può opporre il segreto professionale relativamente al contenuto degli incontri e degli accordi intervenuti nel corso della mediazione familiare e ciò con particolare riferimento al contesto giudiziario relativamente al quale le dichiarazioni dal medesimo raccolte non possono essere prodotte né invocate nel prosieguo del giudizio senza il consenso delle parti, così come in altro giudizio.
Nel caso in cui la mediazione sia stata attivata o consigliata da un giudice, il mediatore informa gli interessati che sono comunque liberi di svolgere o meno il percorso di mediazione e che – quand’anche vengano raggiunti degli accordi – egli rimetterà la trascrizione di detti accordi unicamente alle parti stesse. Il ricorso a sistemi di registrazione dovrà essere preventivamente ed espressamente autorizzato dagli interessati, anche con riferimento all’eventuale utilizzo delle registrazioni stesse.

7 – Diritti degli utenti

All’inizio della mediazione familiare, il mediatore espone agli utenti gli obiettivi, le modalità ed il percorso della mediazione. Li informa altresì circa le caratteristiche specifiche del suo intervento in relazione agli altri professionisti – in particolare delle scienze umane e giuridiche – e concorda con essi anticipatamente il costo eventuale degli incontri e le modalità di pagamento, tenuto conto di eventuali minimi tariffari vigenti.
Il mediatore deve ottenere il consenso degli utenti circa i principi e le modalità della mediazione familiare, consenso che potrà essere contenuto in un contratto sottoscritto dagli utenti.
Gli accordi enunciano i punti sui quali gli utenti sono giunti ad un’intesa nel corso ed alla fine della mediazione.
Nel caso in cui la mediazione si inserisca in un contesto giudiziario, il mediatore deve informare gli utenti che prima della sottoscrizione degli accordi raggiunti dovranno sottoporli all’attenzione dei rispettivi legali di fiducia.
Le parti devono avere l’opportunità di chiedere un parere dai rispettivi legali prima che ogni decisione diventi un accordo vincolante riguardo ad un problema che appare al mediatore o alle parti, essere significativo per la posizione di una o di entrambe le parti.
L’eventuale formalizzazione legale degli accordi, ove richiesta dalla parti, deve demandata ad un legale scelto dalle parti.

8 – La procedura di mediazione

La finalità della mediazione familiare è quello di aiutare le parti ad arrivare alle proprie decisioni, in relazione ai loro problemi, consapevolmente.
Il mediatore deve assicurarsi che le parti accettino i termini e le condizioni che regolano la mediazione prima di trattare le questioni sostanziali.
Il mediatore non deve cercare di imporre il suo punto di vista alle parti ma aiutarle a trovare le soluzioni che sentono più appropriate alle reciproche esigenze.
Il mediatore deve segnalare alle parti che le soluzioni che stanno prendendo in considerazione potrebbero non essere conformi alle disposizioni di legge Se, in ogni caso, le parti propongono una soluzione che al mediatore sembra essere contrario agli interessi del minore, egli deve informare le parti e terminare la mediazione e/o rinviare le parti ai loro consulenti legali.

9 – Interruzione della mediazione

Il processo di mediazione può essere interrotto:
nel caso in cui il mediatore ritenga che le regole della mediazione non siano rispettate o se non è più in grado di garantire la necessaria imparzialità, ovvero se la prosecuzione degli incontri appaia palesemente non utile al raggiungimento di un accordo.
allorché uno o entrambi gli interessati lo decidano.

10 – Dichiarazioni pubbliche

Ogni dichiarazione pubblica concernente la mediazione deve essere fondata sui principi fondamentali della mediazione familiare ed essere finalizzata ad informare circa tali principi e modalità nonché a presentare oggettivamente la mediazione familiare quale è definita all’art. 2 del presente codice, onde consentire agli interessati di operare una scelta consapevole.

11 – Rispetto della deontologia

L’avvocato che esercita la mediazione familiare è tenuto a rispettare le regole del presente codice oltre al codice deontologico forense.

12 – Rapporti con gli avvocati difensori delle parti

L’avvocato che esercita la mediazione è tenuto alla riservatezza nei confronti degli utenti e a dare informazioni ai loro avvocati esclusivamente in ordine alla modalità di svolgimento del percorso di mediazione nonché ai principi che regoleranno tale percorso, salvo diverso accordo con entrambi gli interessati.
E’ altresì tenuto a non esprimere giudizi sull’attività e sulle soluzioni proposte dai difensori o fornire pareri alternativi.


13 – Norma transitoria

In via transitoria e di prima applicazione, fino al 31 dicembre 2007, tutti gli avvocati che possano documentare un percorso di formazione debbono inoltrare domanda di iscrizione al direttivo dell’associazione che valuterà le eventuali misure compensative che il singolo dovrà sostenere al fine di ottenere l'iscrizione come mediatore o come co-mediatore familiare.

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