A.N.A.Me.F.


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Come associarsi


Per gli Avvocati che desiderino diventare Soci A.N.A.Me.F. è necessaria l'approvazione della richiesta di iscrizione da parte del Comitato Direttivo, attraverso la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal Codice di autoregolamentazione. E', altresì, necessario il regolare versamento della quota sociale annua. (v. art 3 dello Statuto)

L'Avvocato Mediatore che intenda associarsi, inoltre, dovrà aver letto, compreso ed approvato sia lo Statuto sia il Codice Deontoligico dell'A.N.A.Me.F. , impegnandosi a rispettarne i principi, gli obiettivi e le finalità.

La richiesta di iscrizione potrà essere inviata all'indirizzo di posta elettronica anamef@alice.it, completa dei propri dati e del proprio Curriculum Vitae.

Per ogni ulteriore informazione in merito alla procedura di iscrizione, contattare anche la Segreteria Organizzativa.

Requisiti


PER LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE:

  • Competenza tecnica consolidata in materia di famiglia e dei minori
  • Iscrizione all’Albo degli Avvocati da almeno 3 anni.


PER IL RICONOSCIMENTO, AI FINI ASSOCIATIVI, DELLA PROFESSIONE DI MEDIATORE:

  • Per la Mediazione: aver maturato presso enti, istituti o associazioni di acclarata competenza crediti formativi per almeno 180 ore ed aver svolto un corso di supervisione;


  • Per la Co-mediazione: aver maturato presso enti, istituti o associazioni di acclarata competenza crediti formativi per almeno 90 ore ed aver svolto un percorso di supervisione;


  • Formazione permanente: almeno 10 crediti/ore annue.


(v. art 4 Codice Deontologico)

Principi ed etica della Mediazione Familiare (A.N.A.Me.F.)


ETICA del MEDIATORE FAMILIARE

  • Imparzialità (principio fondamentale della MF);


  • Il MF non deve avere nessun interesse personale nell’esito della mediazione;


  • Il MF deve condurre il percorso senza favorire né l’una né l’altra parte;


  • Il MF non deve agire:

- in relazione a problemi nei quali sia intervenuto per una delle parti;
- se esistono circostanze che possono costituire un conflitto di interessi;

  • Al MF è fatto divieto :

- di intervenire in casi di mediazione che coinvolgano suoi rapporti personali;
- di ottenere l’adesione ad accordi non liberamente determinati;
- di offrire ai propri utenti servizi al di fuori del campo della MF in materia di famiglia;
- di esercitare con le stesse persone una funzione diversa da quella del mediatore familiare.

  • Obbligo di far presente alle parti che pareri di carattere giuridico e/o psicologico possono essere loro forniti da professionisti del diritto o delle scienze umane liberamente scelti dalle parti.


(v. art 5 Codice Deontologico)


INTERRUZIONE DELLA MEDIAZIONE FAMILIARE:

Il processo di mediazione può essere interrotto:

  • Qualora le regole della mediazione non siano rispettate;


  • Il mediatore non è più in grado di garantire la necessaria imparzialità;


  • La prosecuzione degli incontri appare palesemente inutile al raggiungimento di un accordo;


  • Qualora uno o entrambi gli interessati lo decidano.


(v. art 9 Codice Deontologico)


DIRITTI DEGLI UTENTI:

  • Gli utenti devono essere informati dal mediatore degli obiettivi, modalità e del percorso di MF;


  • Il mediatore deve ottenere il consenso degli utenti circa i principi e le modalità della mediazione anche con un contratto sottoscritto dagli utenti;


  • Qualora si giunga ad un accordo, se la mediazione è inserita in un contesto giudiziario, dovrà essere sottoposto all’attenzione dei rispettivi legali di fiducia;


  • Prima che l’accordo diventi vincolante le parti devono avere l’opportunità di chiedere un parere ai rispettivi legali qualora vi sia un problema significativo per la posizione di una o di entrambe le parti;


  • La formalizzazione degli accordi raggiunti in mediazione deve essere demandata ad un legale scelto dalle parti.


(v. art 7 Codice Deontologico)

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