A.N.A.Me.F.


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Normative Nazionali e Sovranazionali

Norme e M.F.



In questi anni la Mediazione Familiare in tutti i Paesi Europei ha avuto un notevole sviluppo.



Diverse norme in materia ne hanno prima di tutto evidenziato
la validità come strumento di risoluzione dei conflitti familiari conseguenti alla separazione della coppia.

Legislazione Italiana


  • La Legge 285/1997 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza) all'art 4.1/i riconosce i servizi di Mediazione Familiare e di consulenza per le famiglie e per i minori come servizio di sostegno e superamento delle difficoltà relazionali e all'art 6 prevede lo sviluppo di servizi volti a promuovere ed a valorizzare la partecipazione dei minori a livello propositivo, decisionale e gestionale in esperienze aggregative, nonché occasioni di riflessioni sui temi rilevanti per la convivenza civile e lo sviluppo delle capacità di socializzazione e inserimento nella scuola, nella vita aggregativa e familiare.


  • La Legge Quadro 328/2000, per la "Realizzazione del sistema integrato di interventi e di servizi sociali nazionali", riconosce tra gli interventi quelli atti a prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disagio individuale e familiare.


  • La Legge 154/2001, sulle "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari", all'art 342/ter, comma 2, prevede che il giudice possa disporre l'intervento dei servizi sociali o di un centro di mediazione familiare.


  • Numerose Leggi Regionali a favore delle famiglie e della genitorialità, tra le quali evidenziamo la Legge della Regione Puglia N. 17/2003 e N. 5/2004, la Legge della Regione Liguria n. 30/98, la Legge della Regione Sicilia n. 10/02.


  • La Legge n. 54 del 2006, che ha riformato l'art. 155, ha definitivamente sancito l'opportunità che la coppia possa tentare di affrontare le problematiche conseguenti alla scissione del rapporto ed addivenire ad un componimento bonario delle controversie soprattutto legate alla sfera della genitorialità. Infatti, all' art 155/sexies, comma 2, è previsto: "Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'art 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli".

Legislazione Comunitaria

  • La Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo del 4 novembre 1950, ratificata dall'Italia con la Legge n. 848 del 4 agosto 1955, all'art 8 sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, il quale recita: "1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui."


  • La Convenzione di Strasburgo del 1996 all'art 13 promuove il ricorso alla mediazione e ad ogni altro metodo di soluzione dei conflitti atto a raggiungere un accordo, al fine di prevenire e risolvere le controversie, evitando che i bambini siano coinvolti in procedimenti giudiziari. L'articolo, infatti, recita: "Al fine di prevenire o di risolvere i conflitti, e di evitare procedimenti che coinvolgano minori dinanzi ad un'autorità giudiziaria, le Parti incoraggiano il ricorso alla mediazione e a qualunque altro metodo di soluzione dei conflitti atto a concludere un accordo, nei casi che le Parti riterranno opportuni."


  • Con la Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. R (98) 1 del 21 gennaio 1998, il Comitato dei Ministri del Consiglio d?Europa, richiamando proprio l'articolo 13 della suddetta Convenzione, invitava "gli stati membri a promuovere e rinforzare la mediazione familiare", dando precise indicazioni sulla sua area d'azione, sull'organizzazione dei servizi, sui metodi, etc. Infatti, al Principio III (ix) si legge: "Il mediatore dovrà mettere una oarticolarissima attenzione per conoscere se vi sono state violenze tra le parti o se queste sono suscettibili di riprodursi nel futuro e quali effetti potrebbero avere sulla situazione delle parti nella negoziazione, ed esaminare se, in queste corcostanze, il procedimento di mediazione sia appropriato". Al Principio III (viii), invece, si legge: "Il mediatore dovrà avere più in particolare a cuore l'interesse superiore del fanciullo, dovrà incoraggiare i genitori a concentrarsi sui bisogni del fanciullo e dovrà ricordare ai genitori la loro responsabilità primordiale, trattandosi del benessere dei loro figli e della necessità che essi hanno di informarli e consultarli".


  • La Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre del 2000, al suo art 24, comma 3, nel sancire i diritti del bambino, statuisce "Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse."


  • Nel Libro Verde COM (2002) 196 della Commissione dell'Unione Europea del 19 aprile 2002 sui modi alternativi di risoluzione dei conflitti in diritto civile e commerciale viene fatto esplicito riferimento alla Mediazione Familiare.


  • La Raccomandazione Rec (2002)10 del 18 settembre 2002 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, (808ma riunione) agli Stati Membri sulla mediazione in materia civile, indica "I. 1. "mediazione" designa un procedimento per mezzo del quale le parti negoziano le questioni controverse al fine di giungere ad un accordo con l'assistenza di uno o più mediatori. IV. 12. Il mediatore dovrà agire in maniera imparziale ed indipendente e vigilare sul rispetto della parità delle armi durante il procedimento di mediazione. Il mediatore non ha il potere d'imporre una soluzione alle parti. 13. Le informazioni relative al procedimento di mediazione sono confidenziali e non possono essere ulteriormente utilizzate, a meno che non vi sia il consenso delle parti o nei casi permessi dal diritto nazionale."


  • La Direttiva 2002/8/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 27 gennaio 2003, volta a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere, attraverso la determinazione di regole minime comuni relative all'assistenza giudiziaria, prevede che quest'ultima debba essere concessa alle stesse condizioni, sia nelle procedure giudiziarie tradizionali, che nelle procedure extragiudiziarie, quali la Mediazione.


  • La Convenzione sulle Relazioni Personali che Riguardano i Fanciulli, fatta a Strasburgo il 15 maggio 2003 del Consiglio d’Europa (STCE n°: 192), all'articolo 7 rubricato "Risoluzione delle controversie in materia di relazioni personali", statuisce: "[…] b. Quando bisogna risolvere delle controversie in materia di relazioni personali, le autorità giudiziarie devono adottare tutte le misure appropriate: per incoraggiare i genitori e le altre persone che hanno dei legami familiari con il fanciullo a raggiungere degli accordi amichevoli a proposito delle relazioni personali con quest’ultimo, in particolare facendo ricorso alla mediazione familiare e ad altri metodi di risoluzione delle controversie".


  • La Raccomandazione N. 1639/2003 dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa del 25 novembre 2003, recepita dal Comitato dei Ministri (del Consiglio d’Europa) il 16 giugno 2004 (888ma riunione) CM/AS(2004)Rec1639 final 21 giugno 2004, ribadisce il valore della Mediazione Familiare e la necessità in questo ambito di ascoltare i minori per garantirne i diritti, invitando gli Stati ad implementarne i principi ed a promuoverne l'utilizzo. All'art 1 si legge: "La mediazione familiare è un procedimento di costruzione e di gestione della vita tra i membri d’una famiglia alla presenza d’un terzo indipendente ed imparziale chiamato il mediatore. [..] Compito del mediatore è di accompagnare le parti della mediazione in un procedimento fondato verso una finalità concordata innanzitutto tra loro. L’obiettivo della mediazione è di giungere ad una conclusione accettabile per i due soggetti senza discutere in termini di colpa o di responsabilità. L’accordo raggiunto è ritenuto idoneo ad una pacificazione e ad un miglioramento duraturi della relazione tra i coniugi." All'art 7, invece, si legge: "Lo scopo principale della mediazione non è quello di alleggerire il carico dei tribunali, ma di ristabilire, con l’aiuto di un professionista formato nella mediazione, la carenza di comunicazione tra le parti."


  • Il Regolamento (CE) n. 2201 del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e alla esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (che abroga il Regolamento (CE) n. 1347/2000), all'art 55, rubricato "Cooperazione nell'ambito di cause specifiche alla responsabilità genitoriale", stabilisce: "Le autorità centrali, su richiesta di un'autorità centrale di un altro Stato membro o del titolare della responsabilità genitoriale, cooperano nell'ambito di cause specifiche per realizzare gli obiettivi del presente regolamento. A tal fine esse provvedono, direttamente o tramite le autorità pubbliche o altri organismi, compatibilmente con l'ordinamento di tale Stato membro in materia di protezione dei dati personali: [...] e) a facilitare un accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale, ricorrendo alla mediazione o con altri mezzi, e ad agevolare a tal fine la cooperazione transfrontaliera."

Legislazione Paesi Europei


  • Gran Bretagna --> già si faceva riferimento alla Mediazione Familiare nel Legal aid Act del 1988, nonché nel successivo Children Act del 1989. Negli anni '90, invece, normative di riferimento sono il Family Low Act (1996 - 1999) e l'Access to Justice Act (1999).


  • Francia --> norme di riferimento alla Mediazione Familiare si ritrovano nella Legge 8.2.95 n. 125, tit. II, la quale contiene disposizioni di procedura civile, nonché nel Decreto 22.07.96 n. 652, relativo alla conciliazione ed alla mediazione giudiziale (tit. VI-bis). Più recenti, invece, la Legge 4.03.02 n. 305 di riforma dell'autorità parentale (art. 373-2-10) e la successiva, più specifica, Legge 22.04.02 per la nomina del Comitato Consultivo Nazionale sulla Mediazione Familiare.


  • Spagna --> sono da segnalare la Legge di Mediazione Familiare della Galizia, 31.05.01 n. 4 D.O.G. del 18 giugno, la Legge di Mediazione Familiare della Catalogna, 15.03.2001 n. 1, promulgata nell'aprile 2001, e la Legge di Mediazione Familiare di Valencia, 26.11.01.

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